ADESIONE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2023/2024 ALUNNI.

Immagine profilo

da Segreteria

del mercoledì, 25 ottobre 2023

ADESIONE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2023/2024 ALUNNI.

Si informano le famiglie che a breve sarà visibile sul registro elettronico l’evento di pagamento dei contributi per il premio assicurativo, diario scolastico e funzionamento didattico/ ampliamento dell’offerta formativa.
Il contributo sarà pari ad euro 15 per scuola primaria e secondaria ed euro 10 per la scuola dell’infanzia.
Per gli alunni della scuola dell’infanzia le famiglie riceveranno notifica sulla mail notificata al momento dell’iscrizione.
Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado sarà visibile l’evento di pagamento sul registro elettronico l’evento di pagamento.
Effettuato il pagamento sarà possibile scaricare la ricevuta telematica e l’attestazione di pagamento di ogni contributo versato utile per gli scopi previsti per legge.
I pagamento dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2023.
Con la presente si vuole fare chiarezza in merito alle novità previste dall'art. 18 della L.85/2023 e sulle conseguenze che l'estensione degli ambiti di protezione INAIL potrebbero avere per la scuola e per le famiglie. La copertura INAIL (D.P.R. 1124/1965), oggi estesa a tutte le attività scolastiche, era già operante contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, comprendendo anche i rischi infortunistici per le esperienze tecnico-scientifiche (es. laboratori secondarie II grado) e le esercitazioni pratiche o di lavoro (es. Alternanza scuola-lavoro) per gli studenti degli istituti tecnici e professionali.
Il Decreto Lavoro ha esteso gli ambiti di copertura allo svolgimento di tutte le attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, cioè a tutte le scuole e a tutti gli ambiti inizialmente esclusi.
Si precisa che la copertura INAIL in caso di infortunio o nel caso estremo di morte consiste in una pensione che sostituisce o integra lo stipendio e che deve essere proporzionale a due parametri:
• il grado di invalidità;
• l'ammontare dello stipendio dell'infortunato ( è evidente che gli alunni restano esclusi
dall'indennizzo morte perché non risultano essere lavoratori portatori di reddito.)

Nel caso di danno che genera Invalidità Permanente è bene ricordare che l'INAIL non paga se il danno alla persona è inferiore al 6%, nel caso di danno intermedio (tra il 6 e il 16%) la pensione viene erogata una tantum, gli alunni stessi risultano esclusi dall'indennizzo per invalidità permanente, poiché statisticamente è raro che in ambito scolastico si verificano infortuni quantificabili, in termini medici, oltre la soglia del 6% della franchigia prevista.
Le garanzie INAIL comprendono, dunque, due sole opzioni di indennizzo di danno. Il provvedimento di legge, inoltre non considera una serie di voci di danno alle quali gli studenti sono statisticamente più esposti , ma soprattutto la Responsabilità Civile verso Terzi per culpa in educando, che deve risarcire i danni prodotti dagli alunni, danni per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate
civilmente a rispondere in solido ( si legga in tal senso il contributo fornito dall’USR Piemonte sul tema della responsabilità genitoriale ex art. 2048 http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2013/04/CULPA-IN-EDUCANDO-E-CULPA-IN-VIGILANDO.pdf )
Fatta chiarezza sulla natura delle garanzie INAIL e sul loro ristretto campo d'azione per la Scuola, appare evidente che ricorrere a una polizza assicurativa integrativa per proteggere gli alunni e l'Amministrazione, esigenza che non verrà in alcun modo scalfita dall'estensione degli ambiti di applicazione del D.P.R.1124/65 come stabilito dal cd. Decreto Lavoro, sia necessaria.
Si evidenzia inoltre come la garanzia Responsabilità civile, prestata dalla polizza assicurativa integrativa, risulta necessaria, così come stabilito dalla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 291 del 14/10/1992, anche per qualsiasi visita guidata, gita scolastica, viaggio di istruzione in Italia o all’estero. Pertanto , in mancanza di sottoscrizione della polizza assicurativa integrativa che comprende tale garanzia, non sarà possibile autorizzare la partecipazione per gli alunni a tale attività.
Pertanto, la polizza assicurativa integrativa scolastica rimane al momento la sola via risarcitoria, nonché l’unico strumento di reale tutela delle famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi, sia per i danni dai loro figli subiti.
Si invitano pertanto le famiglie ad aderire all’assicurazione che questa Istituzione Scolastica, ha individuato per l’ a. s. 2023/24 stipulando una polizza integrativa per Infortuni e Responsabilità Civile , compresa nel contributo scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Caterina Barberis

Documenti